Piano nazionale controllo prodotti chimici 2025

By Corrado De Paolis Pubblicato dal Ministero della Salute l’8 gennaio 2025 il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2025. Piano del Ministero della Salute (Autorità competente nazionale per l’implementazione dei regolamenti REACH e CLP), Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e Rete dei laboratori di controllo.

Indicati criteri per la vigilanza: target, imprese e sostanze sottoposte a controllo da progetti Reac-En-Foce, progetti pilota, controlli analitici e attività di indagine.
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Fonte: Quotidiano Sicurezza

      

Dl Lavoro, risoluzione del rapporto di lavoro, circolare INL

By Redazione Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la circolare n.579 del 22 gennaio 2025 con prime indicazioni sulle novità introdotte dal Legge n. 203/2024 Disposizioni in materia di lavoro, in questo caso su quanto previsto dall’art. 19 in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La nota riguarda l’integrazione che il nuovo decreto ha apportato alD.Lgs. n. 151/2015 sulle dimissioni volontarie e risoluzione consensuale, ovvero sul rapporto risolto per volontà del lavoratore in caso di sua assenza ingiustificata oltre il termine del Cnl o superiore a quindici giorni. Risoluzione che spetta al datore di lavoro notificare alla sede territoriale dell’Inl.

L’Inl segnala l’onere per il datore di lavoro di comunicare l’assenza ingiustificata alla sede territoriale, e quindi di verificare il superamento dei limiti temporali indicati.

Fatto ciò dovrà comunicare tramite apposito modulo, allegato alla stessa circolare, ogni informazione e recapito inerenti il lavoratore, in modo tale da permettere all’ispettorato di contattarlo e procedere ad accertamenti.Che dovranno essere conclusi dalla sede territoriale entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del datore.

L’Ispettorato ricorda che qualora gli accertamenti confermino la situazione, secondo la normativa dettata “il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo”.

“L’effetto risolutivo del rapporto potrà tuttavia essere evitato laddove il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

La circolare segue la precedente nota n. 9740 del 30 dicembre 2024.
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