
Misure contrasto violenza contro operatori sanitari, conversione legge in…
By Redazione Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 gennaio 2024 la Legge 18 novembre 2024, n. 171 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.
Il decreto riporta modifiche al decreto legge del 1° ottobre, agli articoli del Codice penale già novellati.
Questi i testi definitivi, pubblicati su Normattiva: “All’articolo 635 del codice penale, dopo il ((terzo comma)) è inserito il seguente:«Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione ((delle condotte previste nell’articolo 583-quater, secondo comma)), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ((mobili o immobili altrui)) ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario ((…)) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata. all’articolo 380, comma 2, (arresto obbligatorio Ndr). […]
All’articolo 380, comma 2, (arresto obbligatorio Ndr) dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:
a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo ((635, quarto comma)), del codice penale;»;b) all’articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:«1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei)) casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio((…))»;((b-bis) all’articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: “635, terzo” sono inserite le seguenti: “e quarto”))”.
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZAL’articolo Misure contrasto violenza contro operatori sanitari, conversione legge in GU proviene da Quotidiano Sicurezza.
Fonte: Quotidiano Sicurezza